Autentica di fotografia e copia conforme

L'autenticazione di copie conformi ad atti o documenti viene effettuata presentando l'originale del documento, la copia da autenticare ed un documento di riconoscimento. 

In nessun caso può essere autenticata una copia da un'altra già autenticata.

L'autenticazione di fotografie si effettua soltanto per il passaporto, per la licenza di caccia o pesca, per il porto d'armi e per la patente di guida.

Cambio di residenza

Carta d'identità (LA CARTA DI IDENTITA' DURA 10 ANNI Per effetto dell'articolo 31   del   D.L.   25/06/2008   N. 112 la durata della carta di identità e` stata innalzata da 5 a 10 anni. E’ tuttavia necessario che sul documento in vostro possesso venga apposto  il timbro "validità prorogata , ai sensi del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 fino al ......" Alla scadenza  (quinquennale) della carta di identità bisognerà presentarsi all'ufficio anagrafe solamente con la carta di identità.)

Denuncia di morte

La denuncia viene effettuata, normalmente, entro le ventiquattro ore successive al decesso per tutti i morti nel territorio comunale.

Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero, è a cura di quest’ultimo trasmettere l’atto al Comune ove ha sede l’Ospedale o, su specifica richiesta dei genitori, l’atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. 

Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

Pubblicazioni di Matrimonio

È possibile chiedere le pubblicazioni per matrimonio con rito religioso/civile solo se almeno uno dei futuri sposi è residente nel Comune. Gli sposi, al momento della richiesta di pubblicazione, si devono presentare muniti di documento d'identità e codice fiscale unitamente:

alla richiesta del Parroco o del Ministro di Culto competente per territorio, nel caso di matrimonio concordatario od altro Culto acattolico;

il nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall'Ambasciata/Consolato straniero, tradotto in lingua italiana, legalizzato nella firma in caso di mancanza di convenzione con lo Stato, nel caso in cui uno degli sposi sia cittadino straniero.

Tale nulla-osta deve contenere le complete generalità del futuro sposo, vale a dire, nome e cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza, stato civile e la dicitura che "giusta le leggi vigenti nello Stato che rilascia il documento, il matrimonio contratto dal proprio cittadino, esplica effetti ed è quindi valido”.

Contribuzione
  • nr. 1 marca da bollo da  €. 14,62= fornita dall'utente, se gli sposi sono entrambi residenti a Calcio;
  • nr. 2 marche da bollo da €. 14,62= fornite dall'utente, se uno degli sposi ha la residenza in altro Comune.

Regime patrimoniale dei coniugi

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

I coniugi possono, però, scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto)
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio.

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale.

N.B.: per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione. 

La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

Dichiarazione di dimora abituale

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’Ufficio Anagrafico del Comune di residenza, esibendo il permesso di soggiorno rinnovato.

Trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, il Comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, ed a presentare il permesso di soggiorno rinnovato.

In mancanza di tale adempimento, l’Ufficio Anagrafico cancella lo straniero dall’APR e, nei successivi 15 giorni, informa la Questura competente per territorio.

Gli stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

COME rinnovare la dichiarazione di dimora abituale:

Occorre presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafico del Comune di residenza, muniti del permesso di soggiorno in corso di validità e del modulo relativo alla dimora abituale compilato.

MODULO dichiarazione dimora abituale.

Passaporto

Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Attualmente in Italia si rilascia  il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.

Servizio Elettorale

Il Servizio elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune.

Il Servizio provvede d'ufficio alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali, alla gestione dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, all’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio tenuto a cura della Corte d’Appello di Brescia, al rilascio della tessera elettorale o della certificazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto; all'aggiornamento biennale dell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale.

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l’elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione. La stessa tessera elettorale è utilizzabile 18 volte; pertanto va conservata con cura.

Non è necessario chiedere di essere iscritti alle liste elettorali poiché l'iscrizione avviene d'ufficio. Nel caso non si ricevesse  la documentazione necessaria per il voto (tessera elettorale) nella settimana precedente alle elezioni, il cittadino può rivolgersi all’Ufficio Elettorale che provvederà a fornirgliela. In prossimità delle elezioni l’Ufficio è aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.00; nei giorni delle votazioni l’Ufficio osserverà gli stessi orari dei Seggi elettorali.

In caso di persona emigrata da altro Comune la tessera del Comune di provenienza deve essere consegnata all’Ufficio Elettorale.

La denuncia di morte viene fatta da un congiunto o dalle imprese specializzate, presentando la scheda ISTAT compilata del medico curante.

In caso di incidenti o morti sospette è indispensabile l’autorizzazione al seppellimento rilasciata dalla Procura della Repubblica.

Se la persona deceduta aveva espresso la volontà di essere cremata, occorre presentare all’Ufficio, oltre ai documenti già menzionati, la dichiarazione della volontà della persona deceduta; per coloro che erano iscritti ad Associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini anche la cremazione, occorre che la dichiarazione di volontà sia convalidata dal Presidente dell’Associazione.

In mancanza di volontà espressa tramite testamento, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo, può dichiarare, con uno scritto, la volontà, espressa dal defunto in vita, di essere cremato.

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  • Entro dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita;
  • Entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita;
  • Entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o, in caso di residenza diversa, di regola, presso quello della madre.

Per i genitori uniti in matrimonio: la denuncia può essere effettuata da uno dei due genitori o da entrambi.

Per i genitori non uniti in matrimonio: la denuncia può essere effettuata dalla sola madre che intende riconoscere il figlio o dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

N.B.: Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene, in ogni caso, data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Al momento della denuncia occorre presentare l’Attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale ove è nato il bambino.