Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune di Calcio) e i cambi di abitazione (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio Anagrafe. Le domande di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all’estero possono anche essere inviate al Comune di Calcio  per raccomandata, fax o posta elettronica.

L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, infatti,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche:

  • iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero
  • cambio di abitazione all'interno del comune
  • emigrazione all'estero

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Come presentare la richiesta

Le dichiarazioni anagrafiche possono essere presentate, utilizzando i modelli ministeriali disponibili in questa pagina,  con le seguenti modalità:

  • direttamente all’Ufficio Anagrafe (si devono presentare tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce);
  • per via telematica 
    Posta elettronica semplice: info@comune.calcio.bg.it;
    PEC Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it;
  • per posta raccomandata  indirizzata a: Ufficio Anagrafe – Via Papa Giovanni XXIII, 40 – 24054 Calcio (BG);
  • per fax  al  n.  0363/906246.

L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.

Il cittadino extracomunitario deve, inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato “A”

Il cittadino comunitario deve, inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato “B”

Avvertenze importanti

La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori e/o la mancata presentazione o invio di copia del documento di identità comportano la non ricevibilità della dichiarazione anagrafica.

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione stessa ed entro due giorni lavorativi vengono registrate le variazioni con possibilità di rilascio di certificazioni (residenza – stato di famiglia) limitatamente alle informazioni documentate.

A seguito della dichiarazione, l’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge, tramite il comando di Polizia Locale. In caso di DICHIARAZIONI MENDACI, verrà data segnalazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dei benefici e SANZIONI PENALI PER CHI DICHIARA IL FALSO AD UN PUBBLICO UFFICIALE.

Nel caso l’Ufficio Anagrafe accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge, relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale che agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure nel caso si rilevino irregolarità nella richiesta, emetterà, entro il 45° giorno dalla data della dichiarazione, un  preavviso di rigetto.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte, al fine di evitare l’annullamento della residenza ed il conseguente ripristino della situazione precedente.

Normativa
  • Circolare n. 9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni, contenente le istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Testo unico sulla documentazione amministrativa.